La presente sottosezione non è applicabile alla Fondazione Veneto Film Commission.

L’obbligo di pubblicazione relativo alle liste di attesa, previsto dall’art. 41, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013, riguarda gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario.

La Fondazione Veneto Film Commission non eroga prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario e, pertanto, non ricorrono i presupposti per la pubblicazione dei dati relativi a criteri di formazione, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa.